RegolamentoCapo V

Art. 27

In vigore dal 24 ott 1895
Nei decreti reali e ministeriali di cessazione dal servizio, saranno esplicitamente indicati gli articoli di legge, in base ai quali il provvedimento venne emesso, i motivi del medesimo e la data da cui avrà effetto. Ai singoli decreti dovranno essere uniti i documenti che giustificano i motivi addotti. Se il provvedimento è dato di autorità, dovrà risultare dal decreto che furono osservate le garanzie prescritte dalle leggi e dai regolamenti speciali per le varie categorie d'impiegati e per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-27

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Art. 27 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo