RegolamentoCapo V

Art. 28

In vigore dal 24 ott 1895
Non è necessario il decreto di collocamento a riposo, giusta l'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle pensioni, quando già sia precedentemente intervenuto decreto di dispensa o di destituzione, o altro provvedimento che ordini la cessazione dal servizio e che non importi privazioni del diritto a pensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-28

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Art. 28 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo