RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 31

In vigore dal 16 lug 1926
Gli impiegati civili, militari ed operai dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, nonché i militari della Regia guardia di finanza, gli appartenenti alla Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, alla Milizia nazionale forestale, al personale di custodia delle carceri e riformatori, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ed i funzionari di pubblica sicurezza, che abbiano contratto infermità, ferite o lesioni, per farne accertare la dipendenza da eventuali cause di servizio, devono farne esplicita domanda scritta al comandante di Corpo o capo di Ufficio o comunque all'autorità da cui direttamente dipendono, denunciando specificatamente la natura delle ferite, delle lesioni, o della malattia, le circostanze che vi concorsero, le cagioni che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine al servizio. Le autorità predette procederanno d'ufficio solo nel caso che le ferite o lesioni siano state prodotte da traumi riportati in servizio e purchè i loro esiti siano stati accertati mentre l'interessato sia tuttora in servizio. Nel caso di morte si procederà d'ufficio quando essa avvenga in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato, in tutti gli altri casi si procederà a domanda scritta degli interessati, con le norme del primo comma del presente articolo.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-31

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Art. 31 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo