Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 35
In vigore dal 16 lug 1926
Il processo verbale originale sottoscritto dai componenti la Commissione ed i documenti giustificativi saranno accuratamente custoditi negli archivi dell'ospedale. Delle conclusioni di esso nei riguardi della dipendenza da servizio delle infermità, come anche della idoneità al servizio ed assegnazione di categoria sarà data partecipazione agli interessati.
Nel caso di accettazione della decisione della commissione medico ospedaliera ed in ogni caso trascorsi 90 giorni dalla partecipazione agli interessati senza che questi abbiano ricorso all'Ispettorato di zona, copia del processo verbale e dei documenti giustificativi sarà inviata ai comandanti di Corpo o capi di ufficio che effettuarono l'istruttoria della pratica, perché essi possano provvedere alle opportune annotazioni sulle matricole o stati di servizio degli interessati e provocare dalle autorità competenti gli eventuali provvedimenti di stato.
Se invece nel termine predetto fosse prodotto ricorso all'Ispettorato di zona ovvero esistesse discordanza fra il parere del comandante del Corpo o capo di ufficio e la decisione della Commissione medico ospedaliera o anche discrepanza di giudizio fra i membri della Commissione stessa, nonché in tutti i casi di malattie mentali, il presidente darà comunicazione ai comandanti di Corpo o capi di ufficio solamente dell'avvenuto ricorso o della trasmissione d'ufficio all'Ispettorato di zona della pratica medico-legale, senza trasmettere copia degli atti di cui al precedente comma.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-35