Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 38
In vigore dal 16 lug 1926
L'Ispettorato di sanità militare di zona, l'Ispettorato di sanità della Regia marina o l'Istituto medico-legale per l'aeronautica di Roma in funzione di commissione di appello, delle sue determinazioni come anche di tutti gli atti del fascicolo, trasmetterà copia ai comandanti di Corpo o capi di ufficio che procedettero alla istruttoria della pratica perché essi, ai sensi del secondo comma del precedente , possano provvedere alle opportune annotazioni matricolari o provocare gli eventuali provvedimenti di stato.
Il fascicolo degli atti originali sarà restituito alla Commissione medica ospedaliera che si pronunziò in primo grado per essere conservato nei suoi archivi.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-38