Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 37
In vigore dal 16 lug 1926
L'interessato nel termine perentorio di giorni 90 dall'avvenuta partecipazione, potrà ricorrere all'Ispettorato di sanità militare della rispettiva zona.
Il ricorso scritto dovrà essere nel termine suddetto depositato nell'ufficio del presidente della Commissione medico ospedaliera, ma potrà farsi anche verbalmente purchè nella stessa seduta della visita medico-legale e in quest'ultimo caso ne sarà fatta speciale annotazione in calce al processo verbale. Sul ricorso scritto o verbale sarà fatta risultare la sua data di presentazione, ed esso dopo essere stato rubricato in apposito registro, verrà trasmesso senza indugio con l'intero incarto medico-legale, all'Ispettorato di zona.
All'Ispettorato di zona saranno pure inviate dalle Commissioni medico ospedaliere le pratiche in cui vi sia discrepanza di giudizio tra i membri delle Commissioni stesse, quelle in cui esista discordanza fra il parere del comandante del Corpo o capo di ufficio e la decisione della Commissione medico ospedaliera e quelle che si riferiscano a malattie mentali.
Per i personali civili, militari ed operai della Regia marina il ricorso da parte degli interessati o la trasmissione delle pratiche nei casi contemplati dal terzo comma del presente articolo, sarà fatto all'Ispettorato istituito dall' della legge 11 marzo 1926, n. 416, presso la Direzione centrale di sanità militare della Regia marina.
Per i personali civili, militari e operai della Regia aeronautica l'esame dei ricorsi sarà devoluto alla Commissione d'appello di cui all'ultimo capoverso dell' del R. decreto-legge 8 ottobre 1923, n. 1879, (istituto medico-legale per l'aeronautica in Roma).
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-37