RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 34

In vigore dal 16 lug 1926
le pratiche debitamente istruite saranno trasmesse dai comandanti di Corpo o capi di ufficio alle commissioni mediche ospedaliere di cui all' della legge 11 marzo 1926, n. 416, costituite presso gli enti sotto indicati: a) per i personali civili, militari ed operai dipendenti dal Ministero della guerra, per i militari della Regia guardia di finanza, per gli appartenenti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, per i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, per gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, ed a quello del personale di custodia delle carceri e riformatori, presso l'Ospedale militare principale o secondario della relativa circoscrizione; b) per i personali civili, militari ed operai della Regia marina, presso la Direzione dell'ospedale del Comando militare marittimo competente; c) per i personali civili, militari ed operai della Regia aeronautica, presso gli Istituti medico-legali per l'aeronautica di Torino, Firenze, Napoli e Roma.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-34

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Art. 34 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo