Regolamento›Capo V
Art. 28
94 / 145In vigore dal 24 ott 1895
Non è necessario il decreto di collocamento a riposo, giusta l'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle pensioni, quando già sia precedentemente intervenuto decreto di dispensa o di destituzione, o altro provvedimento che ordini la cessazione dal servizio e che non importi privazioni del diritto a pensione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-28