Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 68
In vigore dal 16 lug 1926
Anche nei casi d'infermità non provenienti da causa di servizio, contro il giudizio della visita medico-legale di cui all'articolo precedente, gli interessati seguendo nell'inoltro del reclamo le norme dell' del presente regolamento, potranno ricorrere nel termine perentorio di giorni 90 all'Ispettorato di zona od organo corrispondente.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-68