Regolamento›Capo II
Art. 73
In vigore dal 24 ott 1895
L'atto deliberativo della commissione sarà poi, insieme colle altre carte, trasmesso al ministero dal comandante il corpo d'armata o il dipartimento militare marittimo, con un rapporto nel quale sia espresso l'avviso sul provvedimento proposto dalla commissione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-73