Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 75
In vigore dal 24 ott 1895
L'ufficiale, dopo aver ricevuto partecipazione del provvedimento col quale viene collocato a riposo, in riforma, in posizione di servizio ausiliario, ovvero rivocato o rimosso con diritto ad assegnamento vitalizio o temporaneo, farà pervenire al competente ministero, per mezzo del comandante di corpo o capo di servizio cui apparteneva, o del distretto militare nel quale avrà stabilito la sua residenza, e senza che occorra seguire la via gerarchica, l'istanza per la liquidazione della pensione o dell'assegno, diretta al segretariato generale della Corte dei conti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-75