RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 79

In vigore dal 24 ott 1895
Se l'impiegato, per disposizione di legge, sia passato in servizio di una provincia, di un comune o di un ente o corpo morale, dovrà presentare uno speciale stato autentico di servizio, nel quale sieno altresì indicati il montare annuo, e la decorrenza dei singoli stipendi; e sia fatta esplicita dichiarazione circa le eventuali interruzioni verificatesi nel servizio stesso. Uguale stato autentico di servizio dovrà essere prodotto dall'impiegato che per disposizione di legge sia passato dal servizio di una provincia, di un comune o di un ente o corpo morale a servizio dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-79

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Art. 79 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo