RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 82

In vigore dal 24 ott 1895
Agli impiegati civili, non dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, saranno consegnati a cura delle competenti amministrazioni, la copia od estratto del decreto di cessazione dal servizio e lo stato autentico di servizio di cui al n. 4 dell' del presente regolamento. Sarà inoltre restituito l'atto di nascita che fosse stato presentato con la domanda di collocamento a riposo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-82

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Art. 82 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo