Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 81
In vigore dal 24 ott 1895
Per i militari di truppa, il comandante di corpo, avuta partecipazione dal ministero del collocamento a riposo o in riforma di un militare, trasmetterà al ministero l'istanza per la liquidazione della pensione, conforme all' del presente regolamento, ed una dichiarazione dalla quale risultino la data precisa della cessazione dal servizio, e l'ultimo assegno di cui il militare fu provveduto.
Per gli effetti dell' del testo unico delle leggi sulle pensioni, l'alloggio in natura che riceve il militare di truppa del regio esercito, è computato per tutti indistintamente in ragione di lire sessanta annue in aggiunta all'assegno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-81