Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 80
In vigore dal 24 ott 1895
Gli ufficiali che passano dalla posizione ausiliaria a quella di riposo, presenteranno per regola generale la sola istanza ed il decreto della pensione già loro liquidata, come pure i decreti di chiamata in servizio effettivo e di ritorno nella posizione ausiliaria, quando fossero rimasti in attività più di sei mesi continui.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-80