Art. 80
RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 80

118 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
Gli ufficiali che passano dalla posizione ausiliaria a quella di riposo, presenteranno per regola generale la sola istanza ed il decreto della pensione già loro liquidata, come pure i decreti di chiamata in servizio effettivo e di ritorno nella posizione ausiliaria, quando fossero rimasti in attività più di sei mesi continui.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-80