RegolamentoCapo II

Art. 69

In vigore dal 24 ott 1895
L'ufficiale dell'esercito o dell'armata il quale per menomata idoneità intellettuale non sia più in condizioni di esercitare l'ufficio inerente al suo grado, e non raggiunga i venticinque anni di servizio richiesti per il collocamento a riposo, viene collocato in riforma, a senso della legge sullo stato degli ufficiali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-69

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Art. 69 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo