Regolamento›Capo II
Art. 69
In vigore dal 24 ott 1895
L'ufficiale dell'esercito o dell'armata il quale per menomata idoneità intellettuale non sia più in condizioni di esercitare l'ufficio inerente al suo grado, e non raggiunga i venticinque anni di servizio richiesti per il collocamento a riposo, viene collocato in riforma, a senso della legge sullo stato degli ufficiali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-69