RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 66

In vigore dal 24 ott 1895
I medici, nel loro certificato, dopo la descrizione dell'infermità, dichiareranno semplicemente se l'impiegato o il militare sia per essa divenuto inabile in modo permanente a proseguire il servizio od a riassumerlo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-66

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Art. 66 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo