Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 66
109 / 145In vigore dal 24 ott 1895
I medici, nel loro certificato, dopo la descrizione dell'infermità, dichiareranno semplicemente se l'impiegato o il militare sia per essa divenuto inabile in modo permanente a proseguire il servizio od a riassumerlo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-66