Art. 66
RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 66

109 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
I medici, nel loro certificato, dopo la descrizione dell'infermità, dichiareranno semplicemente se l'impiegato o il militare sia per essa divenuto inabile in modo permanente a proseguire il servizio od a riassumerlo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-66