RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 67

In vigore dal 16 lug 1926
Eseguita la visita collegiale dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all' del presente regolamento, la domanda dell'impiegato o del militare insieme allo stato di servizio, alla fede di nascita ed al certificato medico, sarà trasmessa al Ministero per via gerarchica o per via diretta se riguarda militari di truppa dell'esercito, della marina o dell'aeronautica, nel caso previsto dal secondo comma dell' del presente regolamento. Nel caso di ricorso o nei casi d'invio d'ufficio, contemplati dall' del presente regolamento, la predetta autorità civile o militare farà la trasmissione al Ministero della domanda documentata solamente dopo che avrà ricevuto dall'Ispettorato di sanità di zona comunicazione delle sue determinazioni e copia di tutti gli atti medico-legali.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-67

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Art. 67 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo