StatutoCapo IV

Art. 34

In vigore dal 24 nov 1894
Il tesoriere non può tenere in cassa una somma superiore alle lire 500, ogni eccedenza che si verifichi durante l'anno dovrà depositarla alla cassa postale sopra un libretto intestato al legato Coli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 34 Che erige in ente morale la scuola elementare di Popiglio, istituita da Giovan Pietro Coli in Piteglio (Firenze) e ne approva lo statuto. | Portale Normativo