Statuto›Capo IV
Art. 35
In vigore dal 24 nov 1894
L'approvazione del conto consuntivo di cui all' deve essere accompagnata da opportuna relazione che dimostri lo stato economico dell'istituzione e faccia constare delle variazioni avvenute nello stato patrimoniale nonché dei provvedimenti presi nel corso dell'anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-35