Art. 35
StatutoCapo IV

Art. 35

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In vigore dal 24 nov 1894
L'approvazione del conto consuntivo di cui all' deve essere accompagnata da opportuna relazione che dimostri lo stato economico dell'istituzione e faccia constare delle variazioni avvenute nello stato patrimoniale nonché dei provvedimenti presi nel corso dell'anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-35