Statuto›Capo III
Art. 30
In vigore dal 24 nov 1894
Chi fa parte del consiglio d'amministrazione non può intervenire in alcun atto o provvedimento concernente interessi suoi, o dei parenti od affini sino al quarto grado, ovvero fatti anche estranei, ma nei quali egli possa avere una certa influenza per esservi indirettamente interessato.
Non può nemmeno concorrere direttamente od indirettamente nell'esecuzione, nel compimento, o nella risoluzione di atti, provvedimenti e contratti riguardanti l'istituzione, nei quali il suo interesse particolare possa trovarsi in opposizione a quello dell'istituzione stessa. Questa disposizione si applica anche alle persone indicate al n. 2 dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-30