Statuto›Capo III
Art. 31
In vigore dal 24 nov 1894
Gli amministratori che senza legale autorizzazione abbiano ordinato spese o contratto impegni di qualunque genere, oppure per atti contro la legge e le disposizioni del presente statuto, abbiano per grave colpa arrecato danno alla condizione economica dell'istituzione, saranno in proprio responsabili del danno prodotto.
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