StatutoCapo III

Art. 29

In vigore dal 24 nov 1894
Il tesoriere cura 1'incasso delle rendite del legato, paga le tasse e gli oneri che gravano sul medesimo, estingue i mandati di pagamento che siano corredati delle volute giustificazioni, e sieno firmati dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario, eseguisce ogni altra operazione o servizio di cassa, che gli venga legalmente ordinato; e dentro il mese di febbraio rimette il conto consuntivo accompagnato da tutti gli occorrenti documenti giustificativi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-29

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Art. 29 Che erige in ente morale la scuola elementare di Popiglio, istituita da Giovan Pietro Coli in Piteglio (Firenze) e ne approva lo statuto. | Portale Normativo