Statuto›Capo IV
Art. 32
In vigore dal 24 nov 1894
Per l'esecuzione del presente statuto il consiglio d'amministrazione terrà la sua residenza nella casa Coli, e deve avere un archivio nel quale si terranno i seguenti registri:
Registro di protocollo nel quale saranno registrate le corrispondenze ufficiali in arrivo e in partenza, e ogni altro atto relativo alla gestione amministrativa, economica e contabile;
Registro cronologico delle deliberazioni.
L'amministrazione deve inoltre tenere:
Un esatto inventario di tutti i beni mobili e immobili;
Un elenco delle carte, titoli e documenti relativi ai beni che compongono lo stato patrimoniale attivo e passivo dell'istituzione;
L'archivio con tutte le carte e i documenti è affidato alla custodia del segretario, che ne avrà la piena responsabilità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-32