Art. 32
StatutoCapo IV

Art. 32

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In vigore dal 24 nov 1894
Per l'esecuzione del presente statuto il consiglio d'amministrazione terrà la sua residenza nella casa Coli, e deve avere un archivio nel quale si terranno i seguenti registri: Registro di protocollo nel quale saranno registrate le corrispondenze ufficiali in arrivo e in partenza, e ogni altro atto relativo alla gestione amministrativa, economica e contabile; Registro cronologico delle deliberazioni. L'amministrazione deve inoltre tenere: Un esatto inventario di tutti i beni mobili e immobili; Un elenco delle carte, titoli e documenti relativi ai beni che compongono lo stato patrimoniale attivo e passivo dell'istituzione; L'archivio con tutte le carte e i documenti è affidato alla custodia del segretario, che ne avrà la piena responsabilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-32