Statuto›Capo IV
Art. 38
In vigore dal 24 nov 1894
L'invito ad intervenire alle adunanze contenente gli oggetti da trattare, deve esser firmato dal presidente, e notificato ai membri del consiglio almeno 24 ore avanti il giorno stabilito per l'adunanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-38