Statuto›Capo IV
Art. 41
In vigore dal 24 nov 1894
Occorrendo stabilire la responsabilità degli amministratori per atti dannosi all'istituzione, come per determinare l'ammontare della somma, di cui siano per avventura chiamati a render conto, si procederà secondo le regole stabilite per altre consimili ed analoghe istituzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-41