Art. 41
StatutoCapo IV

Art. 41

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In vigore dal 24 nov 1894
Occorrendo stabilire la responsabilità degli amministratori per atti dannosi all'istituzione, come per determinare l'ammontare della somma, di cui siano per avventura chiamati a render conto, si procederà secondo le regole stabilite per altre consimili ed analoghe istituzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-41