StatutoCapo IV

Art. 42

In vigore dal 24 nov 1894
Quando tra i concorrenti al posto di maestro vi sia un discendente delle famiglie chiamate a dirigere ed amministrare l'istituzione, esso deve ad ogni altro preferirsi, qualora possegga i titoli e le qualità richieste per l'insegnamento. Se i discendenti che concorrono siano più di uno, si darà la preferenza seguendo l'ordine precisamente stabilito agli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-42

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Art. 42 Che erige in ente morale la scuola elementare di Popiglio, istituita da Giovan Pietro Coli in Piteglio (Firenze) e ne approva lo statuto. | Portale Normativo