Art. 42
StatutoCapo IV

Art. 42

42 / 51
In vigore dal 24 nov 1894
Quando tra i concorrenti al posto di maestro vi sia un discendente delle famiglie chiamate a dirigere ed amministrare l'istituzione, esso deve ad ogni altro preferirsi, qualora possegga i titoli e le qualità richieste per l'insegnamento. Se i discendenti che concorrono siano più di uno, si darà la preferenza seguendo l'ordine precisamente stabilito agli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-42