Statuto›Capo V
Art. 46
In vigore dal 24 nov 1894
Divenuto esecutivo il presente statuto, il sindaco, regolandosi colle norme del medesimo stabilite procederà alla nomina dei membri che debbono far parte del consiglio d'amministrazione, e renderà pubblica sì fatta nomina, onde abbia modo di ricorrere chiunque possa avervi interesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-46