Statuto›Capo V
Art. 46
46 / 51In vigore dal 24 nov 1894
Divenuto esecutivo il presente statuto, il sindaco, regolandosi colle norme del medesimo stabilite procederà alla nomina dei membri che debbono far parte del consiglio d'amministrazione, e renderà pubblica sì fatta nomina, onde abbia modo di ricorrere chiunque possa avervi interesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-46