StatutoCapo V

Art. 50

In vigore dal 24 nov 1894
La rendita ricavata dalle cartelle del debito pubblico fino all'epoca della costituzione del consiglio verrà subito, salvo la riserva prevista all', investita in nuovi titoli di rendita sul debito pubblico intestati al legato Coli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 50 Che erige in ente morale la scuola elementare di Popiglio, istituita da Giovan Pietro Coli in Piteglio (Firenze) e ne approva lo statuto. | Portale Normativo