StatutoCapo I

Art. 7

In vigore dal 24 nov 1894
Lo stipendio del maestro verrà stabilito dal consiglio d'amministrazione, il quale serbato a parte uno stanziamento per le spese d'amministrazione e mantenimenti, non che pel pagamento delle tasse, e per gli eventuali bisogni, potrà disporre di ogni rimanente rendita fino ad oggi costituita, e che potrà costituirsi fino all'epoca in cui la scuola comincerà a funzionare. Se però la scuola resta per qualsivoglia causa momentaneamente priva di insegnante, e ad intervalli più o meno lunghi, le rate di stipendio così economizzate andranno in aumento al capitale, e la rendita che ne deriva potrà disporsi a vantaggio dell'insegnante stesso lino a tanto che non abbia questi raggiunto almeno il minimo dello stipendio assegnato dalle leggi dello Stato ai maestri di grado superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-7

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Art. 7 Che erige in ente morale la scuola elementare di Popiglio, istituita da Giovan Pietro Coli in Piteglio (Firenze) e ne approva lo statuto. | Portale Normativo