StatutoCapo II

Art. 10

In vigore dal 24 nov 1894
Il servizio di cassa verrà affidato ad un tesoriere scelto tra le persone che non abbiano vincoli di stretta parentela, od affinità coi membri del consiglio d'amministrazione. Esso prima di assumere l'ufficio dovrà prestare idonea cauzione in quella misura che verrà determinata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-10

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Art. 10 Che erige in ente morale la scuola elementare di Popiglio, istituita da Giovan Pietro Coli in Piteglio (Firenze) e ne approva lo statuto. | Portale Normativo