StatutoCapo I

Art. 6

In vigore dal 24 nov 1894
Per tutto ciò che riguarda l'insegnamento e la disciplina nella scuola i diritti e i doveri nascenti dalla nomina dell'insegnante, la scuola stessa è posta sotto la tutela delle leggi dello Stato, e sotto la diretta sorveglianza dell'autorità scolastica, salvo le modalità prescritte dal presente statuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Che erige in ente morale la scuola elementare di Popiglio, istituita da Giovan Pietro Coli in Piteglio (Firenze) e ne approva lo statuto. | Portale Normativo