Statuto›Capo I
Art. 8
In vigore dal 24 nov 1894
Oltre allo stipendio da stabilirsi come all'articolo precedente, e da pagarsi a rate mensili posticipate l'insegnante avrà l'alloggio gratuito nella casa Coli, e il godimento del terreno ed agi annessi, non che dei mobili lasciati dal fondatore, e che oggi fanno parte della dotazione della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-8