Statuto›Capo II
Art. 12
In vigore dal 24 nov 1894
Le cariche di presidente, di consigliere e di segretario sono gratuite. Il consiglio può solo stanziare al tesoriere una lieve ricompensa, che sia proporzionata alle condizioni economiche dell'istituzione, quando non si possa ottenere colle dovute guarentigie un servizio gratuito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-12