Statuto›Capo II
Art. 15
In vigore dal 24 nov 1894
Qualora in alcuna delle dette discendenze vengano a mancare i discendenti maschi, oppure non possano, o non vogliano far parte del consiglio, subentrerà il maggior nato delle altre discendenze: e se nell'insieme di queste non si trovassero elementi sufficienti per comporre il consiglio d'amministrazione, come nel caso che la linea mascolina di dette discendenze venga ad estinguersi, allora il diritto verrà esteso, salva sempre la preferenza ai chiamati rimasti nelle suindicate discendenze:
1° Ai figli maschi e loro discendenti nella sola linea mascolina del fu Samuele Benedetti;
2° Ai figli maschi delle linee femminine discendenti dalle predette quattro linee mascoline di che all', rispettando sempre nelle stesse forme e regole, il turno per le linee mascoline stabilite allo stesso .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-15