StatutoCapo II

Art. 18

In vigore dal 24 nov 1894
Salve sempre le eccezioni stabilite dall'articolo seguente, per esser chiamati a far parte del consiglio è inoltre necessario: 1° Aver compiuto il 21° anno di età; 2° Saper leggere e scrivere; 3° Essere cittadini dello Stato e godere dei diritti civili nel Regno; 4° Avere l'abituale residenza nel comune ove è posta la scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-18

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Art. 18 Che erige in ente morale la scuola elementare di Popiglio, istituita da Giovan Pietro Coli in Piteglio (Firenze) e ne approva lo statuto. | Portale Normativo