Statuto›Capo II
Art. 23
In vigore dal 24 nov 1894
Insorgendo nella nomina dei membri del consiglio questioni di preferenza fra due dipendenti della famiglia Coli essi potranno, delle decisioni pronunziate a termini dell', reclamare al tribunale civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-23