StatutoCapo II

Art. 21

In vigore dal 24 nov 1894
Oltre al verificarsi dei casi prescritti dal presente statuto, decadono dalla carica gli amministratori che senza giustificati motivi non intervengono a tre sedute consecutive: ed il consiglio, sia d'ufficio, come in seguito a reclamo avanzato da chicchessia può pronunziare la decadenza e provvedere al rimpiazzo.
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Art. 21 Che erige in ente morale la scuola elementare di Popiglio, istituita da Giovan Pietro Coli in Piteglio (Firenze) e ne approva lo statuto. | Portale Normativo