Art. 21
StatutoCapo II

Art. 21

21 / 51
In vigore dal 24 nov 1894
Oltre al verificarsi dei casi prescritti dal presente statuto, decadono dalla carica gli amministratori che senza giustificati motivi non intervengono a tre sedute consecutive: ed il consiglio, sia d'ufficio, come in seguito a reclamo avanzato da chicchessia può pronunziare la decadenza e provvedere al rimpiazzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-21