Statuto›Capo II
Art. 21
21 / 51In vigore dal 24 nov 1894
Oltre al verificarsi dei casi prescritti dal presente statuto, decadono dalla carica gli amministratori che senza giustificati motivi non intervengono a tre sedute consecutive: ed il consiglio, sia d'ufficio, come in seguito a reclamo avanzato da chicchessia può pronunziare la decadenza e provvedere al rimpiazzo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-21