StatutoCapo II

Art. 16

In vigore dal 24 nov 1894
Venendo in progresso di tempo ad estinguersi tutte le discendenze, di che nei precedenti articoli, i membri del consiglio d'amministrazione verranno in numero di cinque nominati dal consiglio comunale, e scelti tra le persone più meritevoli del paese di Popiglio che rivestano le qualità volute, e non abbiano alcuno degli impedimenti accennati all'. Al verificarsi della previsione in questo articolo saranno arrecate allo statuto organico della scuola le modificazioni occorrenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-16

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Art. 16 Che erige in ente morale la scuola elementare di Popiglio, istituita da Giovan Pietro Coli in Piteglio (Firenze) e ne approva lo statuto. | Portale Normativo