Statuto›Capo II
Art. 16
16 / 51In vigore dal 24 nov 1894
Venendo in progresso di tempo ad estinguersi tutte le discendenze, di che nei precedenti articoli, i membri del consiglio d'amministrazione verranno in numero di cinque nominati dal consiglio comunale, e scelti tra le persone più meritevoli del paese di Popiglio che rivestano le qualità volute, e non abbiano alcuno degli impedimenti accennati all'.
Al verificarsi della previsione in questo articolo saranno arrecate allo statuto organico della scuola le modificazioni occorrenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-16