StatutoCapo II

Art. 19

In vigore dal 24 nov 1894
Non possono far parte del consiglio d'amministrazione: 1° Coloro che non sono elettori, e coloro che a forma dell' della legge comunale e provinciale, non sono eleggibili a consiglieri comunali; 2° Il sindaco del comune e i funzionari dello Stato che debbono invigilare sull'andamento dell'istituzione e gli impiegati dei loro uffici; 3° Coloro che hanno il maneggio dei denari della fondazione, e che non abbiano reso conto in dipendenza di una precedente amministrazione; 4° Chi abbia lite vertente col legato o sia del medesimo liquido debitore moroso; 5° Coloro finalmente che per questa, o per altre simili istituzioni, siano stati dichiarati responsabili delle irregolarità commesse e dei danni alle medesime arrecati, e non abbiano soddisfatto agli obblighi per ciò contratti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-19

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Art. 19 Che erige in ente morale la scuola elementare di Popiglio, istituita da Giovan Pietro Coli in Piteglio (Firenze) e ne approva lo statuto. | Portale Normativo