Statuto›Capo II
Art. 19
19 / 51In vigore dal 24 nov 1894
Non possono far parte del consiglio d'amministrazione:
1° Coloro che non sono elettori, e coloro che a forma dell' della legge comunale e provinciale, non sono eleggibili a consiglieri comunali;
2° Il sindaco del comune e i funzionari dello Stato che debbono invigilare sull'andamento dell'istituzione e gli impiegati dei loro uffici;
3° Coloro che hanno il maneggio dei denari della fondazione, e che non abbiano reso conto in dipendenza di una precedente amministrazione;
4° Chi abbia lite vertente col legato o sia del medesimo liquido debitore moroso;
5° Coloro finalmente che per questa, o per altre simili istituzioni, siano stati dichiarati responsabili delle irregolarità commesse e dei danni alle medesime arrecati, e non abbiano soddisfatto agli obblighi per ciò contratti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-19